L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico previsto dal diritto italiano - introdotto dalla Legge 6/2004 - per tutelare le persone che, per effetto di una infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità – anche parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi. Lo scopo di tale misura è quello di proteggere la persona interessata (detta “beneficiario”) senza toglierle completamente la capacità di agire, come invece accade con l’interdizione o l’inabilitazione. Il giudice nomina un amministratore di sostegno (che può essere un familiare o altra persona di fiducia), che si occupa degli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione indicati nel decreto di nomina. Possono presentare ricorso al giudice tutelare: la persona interessata, il coniuge o il convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore o curatore, il pubblico ministero e infine i servizi sociali. Le persone legittimate, i...
" In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabili dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento " Così la Corte di Cassazione Civile ribadisce il concetto di modificabilità del provvedimento emesso dal Tribunale in sede divorzile, il quale non ha una durata prestabilita ma può essere modificato in caso di cambiamenti nelle condizioni economiche o personali. L'assegno, pertanto, può essere modificato in casi specifici: variazione delle condizioni economiche : se uno dei coniugi ha un cambiamento significativo nelle proprie condizioni economiche, come la perdita di lavoro, una grave malattia, o viceversa un aumento significativo delle proprie risorse economiche; matrimonio o convivenza dell'ex coniuge beneficiario : se l'ex coniuge che riceve l'assegno si ri...